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PAROLA FINE AL CASO PISA, TUTTO COME PREVISTO NESSUN PUNTO DI PENALIZZAZIONE.

PISACaso PISA, tutto come ampiamente previsto. Nessun punto di penalizzazione alla società, la Corte d'appello federale ha respinto in buona parte il ricorso del procuratore Stefano Palazzi contro la sentenza di primo grado per il caso legato a una fideiussione bancaria presentata per l'iscrizione alla Lega pro. I giudici romani hanno confermato l'ammenda di 50 mila euro alla società nerazzurra e hanno allungato da 6 mesi fino al 31 dicembre 2016 la squalifica per il direttore generale Fabrizio Lucchesi.

LA SENTENZA INTEGRALE

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CORTE FEDERALE D'APPELLO
SEZIONI UNITE
COMUNICATO UFFICIALE N. 122/CFA (2015/2016)
Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella
riunione tenutasi in Roma il 13 maggio 2016, ha
adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Italo Pappa, Dott. Luigi Impeciati, Avv. Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri- Segretario.
1. RICORSO DELL'A.C. PISA 1909 SRL AVVERSO LE SANZIONI:
- INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. FABRIZIO LUCCHESI, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ;
- AMMENDA DI € 50.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL SIG. LUCCHESI,
RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL ROCURATORE
FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 8, COMMI 1, 2 E 4, C.G.S. – NOTA N. 10322/633 PF15-16 SP/AM/BLP DEL 30.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 69/TFN del 18.4.2016)
2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE AL SIG. FABRIZIO LUCCHESI ED ALLA SOCIETÀ A.C. PISA 1909 SRL, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 8, COMMI 1, 2 E 4, C.G.S. – NOTA N. 10322/633 PF15-16 SP/AM/BLP DEL 30.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 69/TFN del 18.4.2016)
La C.F.A., Sezioni Unite, riuniti i ricorsi nn. 1 e 2:
- accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla Procura Federale e, per l'effetto, infligge al Sig. Fabrizio Lucchesi la sanzione della inibizione fino a tutto il 31.12.2016;
- respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Pisa di Pisa.
- Conferma nel resto la decisione impugnata.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.