DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
BOJANO - RECANATESE Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata in ragione del provvedimento di riscossione coattiva emesso dalla LND nei confronti della società BOJANO e della contestuale impossibilità per l'ispettore presente sul terreno di gioco di effettuare l'esazione della somma dovuta;
- considerato che ai sensi dell'art. 53, comma 6, NOIF il mancato pagamento di somme coattivamente disposto equivale a rinuncia alla disputa della gara;
- rilevato che la Società BOJANO risulta essere rinunziataria già in tre precedenti occasioni ( C.U. 51, 98 e 103 );
- rilevato, altresì, che alla quarta rinuncia consegue, quale sanzione, l'esclusione dal campionato così come previsto ex art.53, comma 5 NOIF e, a titolo di sanzione pecuniaria quella di cui al comma 9 del citato art.53 NOIF;
- visti gli artt. 30, punto 5, Regolamento LND, 17 CGS e 53 NOIF;
PQM
delibera:
1) di comminare alla società BOJANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
2) di escludere la società BOJANO dal campionato di competenza;
3) di comminare alla società BOJANO la sanzione pecuniaria di E. 8.000,00.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SPITONI FILIPPO (MATELICA CALCIO A.S.D.)
Perche' giocando da portiere toccava volontariamente il pallone con le mani fuori dall'area di rigore fermando cosi' un avversario lanciato a rete senza ostacoli.
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE
CACCIATORE CRISTIAN (MATELICA CALCIO A.S.D.)
COGNIGNI LUCA (MATELICA CALCIO A.S.D.)
AMMENDE A CARICO DI SOCIETA'
Euro 500,00 TERMOLI CALCIO 1920 Per avere propri sostenitori in campo avverso, al 20º del secondo tempo, fatto esplodere un forte petardo nel settore ad essi riservato. Sanzione così determinata in considerazione della idoneità del materiale pirotecnico impiegato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE A CARICO DI ALLENATORI
MORGANTE LUIGI (CELANO F.C. MARSICA SRL)
Per aver rivolto espressioni gravemente ingiuriose all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria. Allontanato.
SQUALIFICA PER UNA GARA
TAFANI FEDERICO (JESINA CALCIO SRL)
TORTA ANDREA (ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL)
TRAINI MICHAEL (JESINA CALCIO SRL)
PEZZULLO GIOVANNI (SULMONA CALCIO 1921)
LENART LUKASZ (AMITERNINA SCOPPITO)