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QUANDO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO LASCIANO...PERPLESSI

GIUDICE SPORTIVODECISIONI GIUDICE SPORTIVO  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
SOCIETA'
AMMENDA € 700,00
ANCONA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 1° minuto del primo tempo, all’interno del proprio Settore un petardo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE
CELLA STEFANO (ANCONA)
GATTO EMANUELE (ANCONA)
MARTINA ALESSANDRO (ANCONA)
AMMENDA € 1.500,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati nel Settore Ospiti, consistiti nell’aver:
1. lanciato, all’ 11°e 14° minuto del primo tempo e all’8° e 24° minuto del secondo tempo, quattro petardi di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. lanciato al 3°, 10°, 13° e 26° minuto del primo tempo e al 7° e 15° minuto del secondo tempo, sei fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. divelto e danneggiato dodici seggiolini posizionati nel Settore loro riservato;
4. danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., -documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).