Pubblicate le decisioni del Giudice Sportivo :
Euro 800,00 ANCONA 1905 S.R.L.S.S.D. Per avere propri sostenitori in campo avverso, nel corso della gara, lanciato 3 bengala e 4 fumogeni che cadevano nel recinto di gioco ed uno sul terreno di gioco. Sanzione così determinata in considerazione della idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti.
Euro 300,00 CIVITANOVESE 1919 SRL SSD Per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato nel settore loro riservato tre fumogeni. Sanzione così determinata in considerazione della idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti. ( R CdC )
Il Giudice Sportivo si è così espresso sui ricorsi :
SULMONA CALCIO 1921 - ISERNIA FOOTBALL CLUB
delibera;
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 0-0.
ISERNIA FOOTBALL CLUB - CITTA DI GIULIANOVA 1 4
delibera;
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di: Isernia - Giulianova 1-0
ISERNIA FOOTBALL CLUB - M.C. FERMANA F.C. SRL
delibera;
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 0-0
OLYMPIA AGNONESE A.S.D. - AMITERNINA SCOPPITO Il Giudice Sportivo,
Rilevato che la gara in epigrafe è stata definitivamente sospesa dall'Arbitro al 12º minuto del secondo tempo, rimette gli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza.
ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL - ISERNIA FOOTBALL UB Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società ALMAJUVENTUS FANO1906 SRL avverso l'esito della gara indicata a margine, si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti assunti a carico di tesserati per quanto in atti.